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La Tessera del tifoso non sia strumento di Repressione

23 - 07 - 2009

Il documento che segue è stato redatto dall'avvocato Giovanni Adami di Udine. E' una lettera che può essere utilizzata dai Gruppi di ultras e di tifosi, da inoltrare alle Società sportive che sostengono, per invitarle ad opporsi alla Tessera del Tifoso come strumento della Repressione.

La Tessera del tifoso non sia strumento di Repressione

Si è sentito molto parlare di "tessera del tifoso", soprattutto da parte del Ministro Maroni, che ne ha imposto l'adozione alle società di calcio.
Con la presente si intende chiarire per quali ragioni la quasi totalità delle tifoserie italiane ne contestano l'introduzione.
Il primo concetto da evidenziare è che nessuno è contro la "tessera del tifoso", ma tutti sono contro i criteri in base ai quali la stessa viene rilasciata.

Il nodo è rappresentato unicamente dall'art. 9 della legge 4 aprile 2007 n. 41, che disciplina il rilascio dei titoli di accesso (e quindi anche della tessera del tifoso) da parte delle società.

Questo articolo dice esattamente questo:

Art. 9.
Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio

1. E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.


L'intento di arginare la violenza negli stadi è lodevole, ma la formulazione letterale dell'articolo è infelice:

1) chiunque abbia avuto, anche in passato, un daspo, non potrà avere la tessera.
Questo significa che se nel 1991 un tifoso ha avuto un daspo di un anno, e lo ha scontato, non potrà mai più andare allo stadio. Anche se nel frattempo è diventato una persona matura, se non è recidivo e via dicendo. Addirittura, anche se è stato assolto nel procedimento penale che ha dato origine al daspo!

2) chiunque ha avuto una condanna, anche solo in primo grado, per reati "da stadio", non potrà avere la tessera del tifoso.
Questo significa che se nel 1989 - venti anni - fa - un soggetto ha commesso un reato da stadio e per quello è stato condannato non potrà avere la tessera del tifoso.
L'assurdità è che un delinquente comune può essere riabilitato dopo tre anni, un tifoso di calcio mai!

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per voce del Dott. Massucci, si è affrettato a chiarire che:
a) in ordine ai daspo, la tessera non verrà rilasciata a chi ha un daspo in corso;
b) in ordine alle condanne, non verrà rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche di primo grado, negli ultimi 5 anni [1].

Ora, la precisazione dell'O.N.M.S. non tranquillizza nessuno: l'Osservatorio deve seguire la legge e non può crearne di proprie, né tantomeno può interpretare ciò che è chiarissimo e cioè l'art. 9 della L. 41/07.

Per questa ragione, visto che l'Osservatorio ritiene di interpretare una legge (malfatta e varata d'urgenza come spesso accade in Italia) secondo propri personalissimi criteri che creeranno inevitabili disparità da città a città, quel che si chiede è solamente la modifica dell'art. 9 sopra citato nel senso che segue:

a) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha un daspo in corso [2] (mentre l'art. 9 prevede che non la possa avere anche chi ha avuto un daspo);
b) la tessera del tifoso non potrà essere rilasciata a chi ha avuto una condanna, anche non definitiva, negli ultimi 5 anni, purché per lo stesso fatto non abbia già scontato il daspo.

La soluzione sembra essere ragionevole e, soprattutto, giusta.
Per questa ragione, nel ribadire che, una volta operata questa modifica, non vi saranno motivi particolari per contestare la "tessera del tifoso", invitiamo la società di calcio che sosteniamo con tanta passione a non adottare la "tessera del tifoso" fino a quando l'art. 9 della Legge 41/07 non verrà modificato nel senso sopra indicato.


NOTE
1 Questo esempio chiarire, comunque, l'assurdità di tale interpretazione: un soggetto riceve un daspo di due anni dalla Questura per aver acceso un fumogeno.
Per due anni il tifoso non va allo stadio.
Il processo, però, termina a distanza di 5 anni.
Quindi il tifoso:
a) per due anni non va allo stadio (visto che la questura diffida sulla base di una denuncia);
b) poi potrà andarci tranquillamente per 3 anni (in base all'interpretazione dell'O.N.M.S., altrimenti - per l'art. 9 - da subito non potrà avere la tessera del tifoso);
c) dopo che riceverà la condanna - PER LA STESSA COSA PER LA QUALE GIA' HA SCONTATO IL DASPO - non potrà avere la tessera del tifoso - pur credendo all'interpretazione dell'O.N.M.S. - per altri 5 anni.

2 E quindi esattamente nel senso indicato dall'O.N.M.S., però modificando la legge.

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