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Reggina: un'altra sentenza grottesca

21 - 08 - 2006

Pasquale Foti, presidente della Reggina, si è reso responsabile di illeciti sportivi? La CAF risponde: "ni".
"[...] Non vi è prova che il Foti abbia operato un condizionamento del settore arbitrale in sé, onde le condotte contestategli non appaiono causalmente efficienti rispetto alla finalità in generale di procurare un vantaggio in classifica alla Reggina." Ma "[...] esclusivamente la reiterata violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. [...]" (in pratica: è venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità). Quindi: "una volta affermata la responsabilità del Presidente Foti ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. la responsabilità diretta della società Reggina Calcio S.p.A. deriva automaticamente dall'art. 2 comma 4 del C.G.S.".
La CAF, per non contestare la violazione dell'art. n. 6 al presidente della società calabrese (e quindi alla Reggina, in responsabilità diretta), scrive che Foti non aveva sufficiente potere per imporre il proprio volere a Bergamo (ex designatore). Tant'è che più avanti precisa: "Condizionare il settore arbitrale, significa avere il potere di influenzare l'azione e la composizione delle relative terne; significa poter imporre nomi e designazioni: ma tutto ciò non traspare dalle intercettazioni [...]". Tutto questo, però, non serve a stabilire se un comportamento è da considerarsi "illecito sportivo". Vale la pena ricordare che: "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo" (art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva). Chi telefona per chiedere favori illeciti, indipendentemente dal potere di convincimento che ha, commette illecito sportivo. Se il tentativo va a buon fine, scatta l'aggravante: "In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate" (art. 6 comma 6 del CGS).
Foti, nelle intercettazioni utilizzate dalla CAF, non chiede esplicitamente aiuti fraudolenti per la Reggina. I casi però sono due: è tutto legale, Foti e la Reggina vanno prosciolti; si tratta comunque di tentativi volti ad ottenere vantaggi (illeciti), la Reggina va retrocessa (una categoria ad illecito). La CAF (in Primo grado) s'inventa una via di mezzo del tutto estranea al Codice di Giustizia Sportiva.
Curiosa anche la penalizzazione inflitta alla Reggina: 15 punti. Stando ai precedenti più recenti della CAF è un'esagerazione, giacché è a metà tra quelle inflitte a Lazio e Fiorentina, ree di comportamenti assai più gravi e per cui esistevano prove inoppugnabili. La Reggina, però, riceve questa penalizzazione in Primo grado. Tenendo presente gli sconti applicati dalla CAF di Secondo grado (nel primo processo di calciopoli), è possibile che la penalizzazione le sia dimezzata.
Ancor più curiosamente, la Reggina, non riceve penalizzazioni nel campionato 2005/06. Teoricamente, visti i 15 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, sarebbe stato logico attendersi una penalizzazione di 30 in quello scorso, così come per Fiorentina, Lazio e Milan. Invece no. Perché se avessero applicato questo precedente... la Reggina sarebbe stata condannata alla B.

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