Bologna, ultras ferito da lacrimogeno: Viminale deve pagare il risarcimento PDF Stampa E-mail
Martedì 04 Novembre 2014 12:30

A Bologna nel 2005 un ultras fu colpito da un lacrimogeno sparato da un agente. Ora pagherà lo Stato.


 

Clamorosa sentenza a Bologna per colpa di un lacrimogeno scagliato nove anni fa.
La vicenda è la seguente: durante gli scontri allo stadio Dall’Ara con la polizia un tifoso del Bologna fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ad un metro di distanza.
Era il 18 giugno 2005, si giocava Bologna-Parma, partita che costò la retrocessione ai rossoblù.
Ora il comportamento dell’agente, mai identificato il tribunale civile di Bologna ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire con 12.331 euro il tifoso, rimasto sfregiato al volto, e a pagare le spese legali.
VICENDA PENALE SI CHIUSE CON ARCHIVIAZIONI. È «una sentenza equilibrata e di grande cultura giuridica», ha commentato l’avvocato Gabriele Bordoni, che assiste il tifoso e che ha promosso la causa contro lo Stato, chiamato a rispondere civilmente dei danni causati da un agente nell’esercizio delle sue funzioni.
La vicenda dal punto di vista penale si chiuse con archiviazioni perché le indagini non riuscirono ad identificare il poliziotto, né attribuirono la colpa di quanto successo al funzionario responsabile dell’ordine pubblico.
Per gli scontri ci sono stati invece processi con condanne in primo grado e il tifoso in questione è in attesa dell’appello.
IL 18 GIUGNO VIOLENTI SCONTRI. Il 18 giugno 2005 era in un gruppo di ultras che verso la fine della partita entrò in una palestra, prendendo attrezzi e altri oggetti scagliandoli contro le forze di polizia, al di là di un vetro divisorio dove poi venne aperto un varco.
Per fermare il lancio e impedire il contatto, il funzionario responsabile ordinò di usare il varco per lanciare lacrimogeni, buttandoli per terra, in modo da farli strisciare.
Un poliziotto, però, introdusse il lancialacrimogeni in un foro di piccole dimensioni e da lì sparò un tiro teso ad altezza uomo.
ORDINI NON ESEGUITI. Per il giudice della terza sezione civile Francesca Neri, è «pacifico che l’ordine di fare uso di lacrimogeni tramite lancio rasoterra fosse legittimo, vista l’estrema criticità della situazione».
Ma la discriminante di aver agito per un ordine non sussiste nella condotta dell’agente «che non ha affatto eseguito quell’ordine, ma con azione che, fino a prova contraria, deve ritenersi sorretta da volontà consapevole» ha inserito il lacrimogeno in un foro diverso da quello attraverso cui il suo comandante aveva ordinato di lanciare e ha indirizzato il lacrimogeno né rasoterra, né a terra, né in aria, ma «ha effettuato un tiro teso ad altezza uomo».
PER TIFOSO COLPA PARI ALMENO AL 50%. Deve pertanto «ritenersi sussistente una responsabilità per lesioni quantomeno a titolo di eccesso colposo» e non ci sono dubbi sul nesso causale tra il lancio e il danno.
Per il tifoso è stato ravvisato un concorso di colpa pari almeno al 50% perché con il suo comportamento «ha contribuito a determinare la situazione di pericolo che ha reso necessario il ricorso all’uso delle armi da parte della polizia».
Ma il ministero, per il danno subito, dovrà risarcirlo.

[FONTE: Lettera 43]